Il sistema educativo svizzero è composto dai seguenti livelli di formazione:
La responsabilità principale del sistema educativo è dei 26 Cantoni: la competenza per il sistema educativo spetta ai Cantoni, salvo quando la Costituzione federale attribuisce la competenza alla Confederazione. Le competenze della Confederazione riguardano il settore della formazione postobbligatoria: per le scuole di maturità, per la formazione professionale e per le scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni hanno la responsabilità congiunta del sistema educativo pubblico. I Comuni svolgono diversi compiti soprattutto nella scuola obbligatoria.
A livello federale, l'intero settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione è riunito in seno al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione.
Le competenze concernenti la legislazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo variano in funzione del livello di formazione e del tipo di scuola:
La Costituzione federale (Cost. art. 19 e 62) assicura che i Cantoni provvedano a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani e gratuita nelle scuole pubbliche. I Cantoni sono responsabili della regolamentazione e del controllo della scuola obbligatoria. Spetta ai Comuni la responsabilità delle scuole elementari. Le scuole del livello secondario I possono essere gestite anche dal Cantone.
Scuole di maturità e scuole specializzate
I Cantoni sono competenti per le scuole di maturità e le scuole specializzate. Sono responsabili delle scuole e si occupano del controllo e del finanziamento. La Confederazione e i Cantoni sono congiuntamente responsabili per il riconoscimento a livello nazionale della maturità liceale. Per il riconoscimento delle scuole specializzate e dei relativi diplomi, valgono le normative intercantonali.
Formazione professionale di base
L'intera formazione professionale (formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua) è sottoposta alla competenza normativa della Confederazione (Cost. art. 63). La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) definisce la formazione professionale come compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (Oml). I Cantoni sono competenti per l'esecuzione della formazione professionale di base. Si occupano del controllo e della parte principale del finanziamento e sono responsabili degli istituti scolastici. La Confederazione è responsabile della direzione e dello sviluppo dell'intera formazione professionale e partecipa al finanziamento. Le Oml e le aziende assumono compiti importanti nel settore della formazione professionale di base e partecipano al finanziamento.
Formazione professionale superiore
La formazione professionale superiore è parte della formazione professionale ed è sottoposta alla competenza normativa della Confederazione. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) collaborano ognuno nell'ambito delle proprie competenze come partner. I Cantoni organizzano l'esecuzione, sono responsabili di numerosi istituti di formazione e si occupano del controllo sulle scuole specializzate superiori. Le Oml disciplinano con l'autorizzazione della Confederazione diversi aspetti degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori. Inoltre, possono gestire scuole specializzate superiori e offrire corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori. La Confederazione e i Cantoni partecipano al finanziamento della formazione professionale superiore. Chi si prepara all'esame federale di professione e all'esame professionale federale superiore con un corso di preparazione riceve un sostegno economico dalla Confederazione, la quale copre fino al 50 percento dei costi del corso.
Scuole universitarie
In base alla Costituzione federale (Cost. art. 63a), la Confederazione e i Cantoni assicurano congiuntamente l'elevata qualità del panorama universitario. Per l'attuazione di questo mandato costituzionale sono state effettuate tre emanazioni:
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)
Convenzione di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni (ConSU)
La Legge federale disciplina l'intero settore universitario (università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). La LPSU è una legge di coordinamento e promozione che disciplina gli obiettivi e i principi dell'organizzazione e della procedura del coordinamento. L'Accordo intercantonale disciplina la collaborazione dei Cantoni aderenti tra loro e con la Confederazione nel coordinamento del settore universitario svizzero. Con la Convenzione di cooperazione vengono costituiti gli organi comuni, ovvero la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera dei rettori e il Consiglio svizzero di accreditamento.
Ogni scuola universitaria e ogni istituzione della Confederazione e dei Cantoni dispone di una propria base legale del rispettivo ente responsabile.
La formazione continua si caratterizza per l'eterogeneità, p.es. per quanto riguarda la regolamentazione, la responsabilità e il finanziamento. La Confederazione e i Cantoni agiscono principalmente in modo sussidiario. Intervengono nei settori della formazione continua in cui, senza le relative normative o misure di incentivazione, gli obiettivi e gli effetti perseguiti non sarebbero raggiunti. Sia la Confederazione sia i Cantoni disciplinano determinati settori della formazione continua. Con la revisione delle disposizioni in materia di formazione all'interno della Costituzione federale (Cost. art. 64a), nel 2006 la Confederazione ha acquisito le competenze per poter definire in una legge i principi relativi alla formazione continua. La legge sulla formazione continua concretizza il mandato costituzionale sulla formazione continua, integra la formazione continua nello spazio svizzero della formazione e fissa i principi in materia di formazione continua. L'organizzazione della formazione continua è orientata prevalentemente all'economia di mercato. I privati assumono un ruolo centrale sia come responsabili sia come fornitori, nonché nel finanziamento della formazione continua.
Il coordinamento e la collaborazione sono di fondamentale importanza per la coerenza dell'intero sistema educativo. La Costituzione federale obbliga alla collaborazione tra Confederazione e Cantoni, nonché tra i Cantoni. Dal 1970 la cooperazione intercantonale si basa sul Concordato sulla coordinazione scolastica.
La collaborazione tra i Cantoni avviene, secondo il livello di formazione e compito, sul piano cantonale, regionale o nazionale. I Cantoni possono collaborare su diverse questioni e coordinare i loro sforzi. I settori che richiedono soluzioni unitarie per tutto il territorio svizzero (p.es. le strutture scolastiche e gli obiettivi formativi, il riconoscimento dei diplomi) sono disciplinati a livello nazionale dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CDPE riunisce i ventisei membri dei governi cantonali responsabili per l'educazione, la cultura e lo sport. La CDPE svolge compiti che non possono essere assunti dai Cantoni e dalle regioni. I compiti che richiedono una collaborazione regionale (p.es. piani di studio linguistico-regionali) sono trattati dalle conferenze regionali della CDPE. Normalmente la cooperazione tra i Cantoni è disciplinata da trattati giuridicamente vincolanti (accordi intercantonali, concordati).
Nei settori di competenza comune, i Cantoni e la Confederazione collaborano. Per la Confederazione, l'interlocutore è la CDPE. Dal lato della Confederazione le questioni riguardanti l'educazione sono principalmente di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) nel Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Nel settore delle scuole universitarie la Confederazione e i Cantoni, così come i Cantoni tra loro, gestiscono relativi organi di coordinamento e hanno emanato concordati comuni.