Panoramica dei concordati
Attualmente, la CDPE sta attuando undici accordi intercantonali.
Questo elenco fornisce una panoramica di tutti i concordati che la CDPE attua attualmente. La raccolta completa di tutti gli atti normativi (diritto concordatario e diritto d’esecuzione) è disponibile nella raccolta delle basi giuridiche della CDPE.
I concordati costituiscono diritto intercantonale ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione federale. I concordati entrano in vigore quando sono stati ratificati da un certo numero di Cantoni. Il quorum necessario è definito nel rispettivo accordo. La decisione di aderire a un concordato spetta al parlamento cantonale rispettivo. A seconda del Cantone, questa decisione è soggetta a un referendum obbligatorio o facoltativo.
Coordinazione scolastica
Il Concordato scolastico, il Concordato HarmoS, il Concordato sulla pedagogia speciale ed il Concordato sulle borse di studio stabiliscono i valori di riferimento, le condizioni quadro e i principi per la coordinazione scolastica.
Concordato scolastico 1970
Concordato HarmoS 2007
Concordato sulla pedagogia speciale 2007
Concordato sulle borse di studio 2009
Riconoscimento dei diplomi
Sulla base dell’Accordo sul riconoscimento dei diplomi, la CDPE può riconoscere a livello nazionale i diplomi scolastici e professionali cantonali nel suo ambito di competenza e stabilire requisiti minimi per il riconoscimento.
Accordo sul riconoscimento dei diplomi 1993
Accordi sui finanziamenti
Gli accordi sui finanziamenti e la libera circolazione conclusi dalla CDPE dal 1991 permettono la parità di accesso alle istituzioni di formazione (soprattutto a livello terziario) in tutta la Svizzera e regolano la compensazione degli oneri tra i Cantoni.
Accordo sulle scuole universitarie professionali 2003
Accordo sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati 2003 / «Accordo à la carte»
Accordo sulle scuole professionali di base 2006
Accordo sulle scuole specializzate superiori 2012
Accordo sulle università 2019
Settore universitario
Secondo l'articolo della Costituzione federale sulle scuole universitarie (art. 63a Cost.), la Confederazione ed i Cantoni provvedono in comune al coordinamento nel settore universitario.